Il regolamento

Il presente REGOLAMENTO è una trascrizione del documento originale. Per ogni eventuale controversia fare riferimento al documento originale scaricabile in versione .pdf
  • Regolamento

    (file .pdf - 298KB) Regolamento Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Bréan

Capo I - Regolamento disciplinare

Art. 1  -  Scopo del regolamento disciplinare

Il regolamento disciplinare, approvato dalla Assemblea Generale del 1° aprile 2011, ha per scopo la regolamentazione e la disciplina della rete irrigua dell’intero comprensorio del Consorzio “Ru Bréan” di Sarre. Il presente regolamento sostituisce in toto i precedenti disciplinari esistenti e farà parte integrante dello Statuto. Tutti gli utenti hanno l’obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare.

Art. 2  -  Derivazione e definizioni

Il comprensorio irriguo del Consorzio “Ru Bréan” deriva l’acqua dal torrente “Clusellaz” in forza di decreto di riconoscimento a concessione delle acque. La distribuzione dell’acqua avviene:
      1) a scorrimento, tramite canali, “branches” e ruscelli;
      2) a pressione, tramite le vasche di accumulo dell’acqua e una rete idrica in pressione interrata.
Sono di proprietà consortile le opere di uso comune.

Capo II - Irrigazione a scorrimento

Art. 3  -  Canali e branches

La condotta irrigua derivante dal canale principale viene denominata “branche”. Dalla “branche” derivano, a loro volta, i “ruscelli”, utilizzati per irrigare le singole proprietà. I canali principali e le “branches”, quali manufatti, appartengono al Consorzio e possono avere sponde in terra o zolle di erba (“herbal”), in selciato di pietrame o in cemento; possono essere intubati oppure misti, in parte a cielo aperto e in parte intubati. La condotta irrigua denominata “branche”, che deriva dal canale principale, termina dove ha inizio il servizio irriguo per non più di tre utenze originarie. In caso di frazionamento dei fondi appartenenti alle tre utenze originarie, cui consegua la titolarità di un numero di proprietari superiore a tre, il tratto di ruscello non può essere riclassificato come “branche” e pertanto le manutenzioni restano ad esclusivo carico dei singoli proprietari. Per l’individuazione dei canali principali e delle “branches” si fa riferimento n primo luogo alle mappe catastali consortili depositate presso la sede del
Consorzio. Per consentire il servizio d’irrigazione agli aventi diritto, lungo l’intero sviluppo dei canali e delle “branches” è d’obbligo consentire il passaggio pedonale agli utenti, così come sempre esercitato, sia per il controllo delle acque, sia per la manutenzione e l’ispezione delle condotte irrigue. Il diritto di passaggio viene esercitato, oltre che dagli addetti del Consorzio per i servizi, dagli stessi utenti interessati all’irrigazione della zona servita dalla “branche”. La larghezza minima del passaggio pedonale di cui ai commi precedenti è fissata nella misura di un metro (m. 1,00), a partire dalla sponda contigua ed interna del canale o della “branche”, onde consentire liberamente il transito pedonale, con i vari attrezzi d’uso. In caso di copertura o di intubazione della condotta irrigua la larghezza del passaggio deve sempre essere tenuta a partire dalla sponda contigua della condotta preesistente. L’altezza del passaggio non può essere inferiore a due metri e trenta centimetri (m. 2,30); di conseguenza, le fronde degli alberi, i pergolati e tutte le costruzioni in genere devono essere tenute al di sopra di m. 2,30 dal suolo pedonabile. Il passaggio può essere esercitato alla sinistra o alla destra orografica del canale o della “branche”, come sin qui esercitato. Non può essere esercitato su entrambe le sponde. Qualora si rilevi necessario il trasferimento del passaggio da un lato all’altro, a seguito di accordi fra i frontisti, la proposta variazione deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione del Consorzio tramite lettera raccomandata. Il Consorzio decide se accogliere o rigettare la proposta di variazione del passaggio, dandone comunicazione alle parti. Le recinzioni di qualsiasi genere realizzate lungo il passaggio devono essere poste alla distanza di un metro (m.1,00) dalla sponda interna della condotta irrigua e devono essere mantenute efficienti in modo da
evitare danni agli utenti aventi diritto di transito, specie nelle ore notturne. Sono proibite le recinzioni con filo spinato e l’apposizione di altri elementi ritenuti dannosi per l’espletamento del servizio. Le piante messe a dimora lungo le condotte irrigue del Consorzio devono essere tenute a un metro e venti centimetri (m. 1,20) dalla sponda contigua. Le piante ed i cespugli cresciuti spontaneamente devono essere recisi. La “branche” può essere utilizzata per l’irrigazione del fondo contiguo, ma in tal caso non deve essere danneggiata, né deve essere reso difficoltoso il deflusso delle acque per gli altri utenti. Il diritto di passaggio pedonale, in assenza di preesistenti servitù di transito costituite, può esercitasi stagionalmente dai soli utenti aventi diritto all’acqua, durante il periodo di irrigazione. Nei casi di fondi chiusi e recintati o da recintare, il proprietario del fondo su cui viene esercitato il passaggio pedonale, deve garantire il libero transito agli aventi diritto rispettando tutte le modalità previste dal presente Regolamento. Gli eventuali cancelli o porte, che non possono avere una larghezza inferiore a un metro (m. 1,00) non possono essere tenuti chiusi a chiave durante tutto il periodo irriguo stagionale e durante le manutenzioni ordinarie annuali. Il passaggio di servizio per l’irrigazione non dà diritto a servitù di altro genere. L’utente, nell’esercizio irriguo o di transito pedonale, non può arrecare danni alla proprietà altrui; eventuali intralci al servizio devono essere comunicati al Consorzio. Il proprietario del fondo limitrofo al canale o “branche” che costruisca opere o manufatti di qualunque genere, non può manomettere o danneggiare le condotte irrigue e deve garantirsi dalle infiltrazioni d’acqua irrigua sul suo fondo; pertanto non può, in alcun caso, chiedere risarcimenti e/o indennizzi al Consorzio in riferimento a pretesi danni subiti per la costruzione di opere o manufatti, realizzati posteriormente a quelli irrigui di titolarità consortile.

Art. 4  -  Ruscelli

Le condotte derivanti dalle “branches” per il servizio irriguo anche di più privati vengono denominati “ruscelli”. A differenza dei canali e delle “branches”, essi non sono di proprietà del Consorzio, ma sono privati. Di conseguenza, la manutenzione viene fatta esclusivamente dai proprietari
interessati, ai sensi del presente Regolamento. I “ruscelli” possono essere in terra o in muratura, devono avere sezione sufficiente a permettere di contenere la giusta quantità di acqua ed il regolare deflusso della stessa. Il Consorzio non interviene a risolvere le eventuali vertenze fra i proprietari dei ruscelli. In ogni caso, gli utenti devono rispettare le seguenti norme:
   1) per la costruzione di nuovi ruscelli, resisi necessari per effetto di frazionamenti, lottizzazioni, individuazione di nuove zone irrigue, si deve mantenere una distanza dal confine con il ondo del vicino pari alla profondità del nuovo ruscello.
   2) i nuovi ruscelli non possono arrecare danni alle proprietà limitrofe ed eventuali infiltrazioni devono essere eliminate dall’utente costruttore.
   3) qualora il ruscello serva più fondi tra essi confinanti e di proprietà diversa, i vari utenti hanno automaticamente diritto al passaggio pedonale su di una sponda o sull’altra della condotta irrigua, a scelta del proprietario del terreno. Tale passaggio a scopo irriguo non può mai essere inferiore a un metro (m. 1,00) di larghezza e durante il periodo irriguo deve sempre essere lasciato libero. L’altezza del passaggio non deve essere inferiore a due metri (m.2,00).
  4) Ilpassaggio con finalità irrigue non può essere usato per altri scopi, salva diversa concessione del proprietario del fondo servente. Conseguentemente, nel periodo dell’anno in cui i fondi non sono soggetti ad irrigazione, il passaggio può essere chiuso.
   5) I ruscelli per alcuni tratti possono essere intubati, ma il titolare del fondo servente deve in questo caso garantire il regolare deflusso delle acque per l’intero periodo irriguo, in modo da non procurare danni agli aventi diritto.
   6) Il passaggio pedonale di servizio in un fondo chiuso può esercitarsi all’esterno del detto fondo, sempre che l’utente possa accedere attraverso altra via alla “branche” per svolgere le necessarie manovre di derivazione dell’acqua alla paratoia deviatrice. In tal caso, il proprietario del fondo chiuso deve garantire il libero deflusso dell’acqua verso il fondo del vicino e le estremità dei ruscelli, intubati o a cielo aperto, devono essere sempre libere in modo da permettere l’irrigazione in qualsiasi momento. In ogni caso, ogni diverso passaggio può essere concordato fra gli utenti, sentito il Consorzio, tenendo presente il criterio del danno prevalente.
   7) Le manutenzioni ordinarie annuali dei ruscelli vengono obbligatoriamente eseguite dagli utenti aventi diritto, ognuno in corrispondenza del proprio fondo, e sono fatte in modo da permettere il libero deflusso della dotazione d’acqua all’utente che segue. Qualora per negligenza di un utente detta manutenzione non venga eseguita e sia impedito il regolare deflusso delle acque per l’irrigazione delle proprietà che seguono, sentitoil Consorzio, lo spurgo e la manutenzione del condotto irriguo verranno fatte eseguire a spese del proprietario inadempiente del fondo
corrispondente, secondo le modalità previste dall’art. 1090 del Codice Civile. Per le manutenzioni straordinarie tutti gli utenti della zona interessata devono concorrere in proporzione alla superficie irrigata.
   8) L’utente avente diritto non può in nessun modo arrecare danno alla proprietà servente.
   9) Eventuali recinzioni lungo il percorso pedonale per il servizio e la sorveglianza dell’acqua non potranno essere fatte con filo spinato od altri materiali ritenuti pericolosi, specie in riferimento al passaggio nelle ore notturne.
  10) Per accertati e validi motivi, il ruscello ed il relativo passaggio pedonale possono essere spostati in altro luogo. Le spese necessarie allo spostamento sono a carico esclusivo dell’utente che richiede l’intervento. Tale spostamento deve comunque avvenire all’interno del fondo servente, salvo diversi accordi scritti con il proprietario limitrofo e sempre che ciò non arrechi danno all’altrui proprietà.
  11) Il ruscello ha origine a venti centimetri (cm.20) dalla sponda interna della “branche”. Dal punto di origine del ruscello, come sopra individuato, si applica la normativa regolamentare riguardante detto tipo di conduttura.

Art. 5  -  manutenzione e nuove opere

La pulizia e la manutenzione dei canali principali e delle “branches” vengono eseguite dal Consorzio, con appalto, in economia o tramite “corvées”. La pulizia e la manutenzione dei ruscelli sono invece a carico dei proprietari che se ne servono. Tutti i lavori di costruzione, restauro o rifacimento realizzati all’interno delle condotte consortili o in prossimità delle loro sponde devono essere eseguiti, salvo in caso di urgenza, nel periodo in cui non viene praticata l’irrigazione, onde evitare interruzioni del servizio a favore delle utenze. I proprietari e gli utenti non possono in nessun caso intervenire sui manufatti consortili, manomettendoli. Pertanto, per poter realizzare qualsivoglia nuova opera nei canali o nelle “branches”, sia essa di derivazione, di copertura, di intubazione, oppure di eliminazione dei ruscelli, nonché di spostamento delle bocche di presa, gli interessati devono inoltrare al Consorzio una apposita richiesta di intervento, accompagnata dallo schizzo planimetrico da cui risulti l’ubicazione e da una descrizione le caratteristiche dell’opera da eseguire. Sarà facoltà del Consorzio concedere o meno l’autorizzazione all’esecuzione della opera richiesta, la quale in ogni caso non potrà avere inizio senza autorizzazione scritta a firma del Presidente del Consorzio. I lavori non eseguiti in conformità alla richiesta e a quanto stabilito nell’ autorizzazione consortile dovranno essere rifatti, a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni, a cura e spese del richiedente. In caso contrario, il Consorzio provvede alla demolizione delle opere non conformi
all’autorizzazione ed al ripristino dell’opera. La relativa spesa viene totalmente attribuita al richiedente inadempiente, mediante iscrizione a ruolo esattoriale, mentre eventuali ulteriori danni sono valutati a parte ed il relativo risarcimento richiesto direttamente al responsabile.Trascorsi tre mesi dall’intimazione di pagamento del risarcimento, l’importo dovuto al Consorzio viene posto a ruolo esattoriale, incrementato delle relative spese di procedura. Il proprietario e l’utente sono comunque garanti della continuità dell’esercizio irriguo, sollevando il Consorzio da ogni eventuale danno provocato a utenti e a terzi in conseguenza del mancato rispetto delle vigenti norme di esercizio. Ad assistere ai lavori di cui ai commi precedenti può essere preposto un membro della Amministrazione del Consorzio o un tecnico dalla stessa appositamente incaricato;
il tutto a spese del richiedente inadempiente.

Art. 6  -  Scarichi

Nella rete irrigua è assolutamente vietato lo scarico di fognature, lavandini, concimaie, vasche di decantazione e pozzi neri, così com’è vietato farvi defluire acque inquinate, di qualsiasi genere e provenienza. E’ inoltre vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere nelle condotte consortili e in quelle private.

Art. 7  -  Servizio d’ irrigazione

Il servizio irriguo ha una durata di sei mesi, con inizio dal 1° aprile e termine al 30 settembre di ogni anno. La distribuzione dell’acqua alle utenze inizia, come da consuetudine, dal primo lunedì del mese di aprile e, comunque, secondo il calendario predisposto annualmente dalla Amministrazione del Consorzio. Durante l’esercizio del diritto all’irrigazione è fatto obbligo della presenza e della assistenza diretta sul proprio fondo; pertanto, l’irrigazione non controllata è vietata. In caso di danni alle proprietà limitrofe, l’utente che li ha prodotti deve provvedere al risarcimento diretto, sollevando il Consorzio da qualsiasi responsabilità al riguardo. Dopo l’irrigazione del fondo,l’utente ha l’obbligo di fare defluire l’acqua verso valle con la chiusura delle paratoie poste sulla derivazione della “branche”, se avente scarico proprio. Nel caso la “branche” non avesse scarico proprio, dopo l’irrigazione del fondo la chiusura deve essere operata all’altezza della paratoia sita sul canale principale.

Art. 8  -  Acque vacanti

Le acque che defluiscono nella rete irrigua fuori dagli orari stabiliti per le adduzioni a favore degli utenti, possono essere utilizzate dagli utenti stessi. Ciascun utente può utilizzarne una quantità pari alla portata di un ruscello e la precedenza è data all’utente che se ne serve per primo o che ne abbia fatto richiesta al Consorzio.

Capo III - Irrigazione con impianto a pressione

Art. 9  - Aste d'erogazione e irrigatori

I proprietari degli appezzamenti di terreno su cui insistono le aste di erogazione, comprese le apparecchiature mobili (quali girandole, irrigatori a getto, saracinesche, ecc.) in dotazione, sono responsabili del loro regolare funzionamento e della loro integrità. In caso di irregolare funzionamento dell’erogatore o di qualsivoglia manomissione o danneggiamento, i proprietari di cui al comma precedente sono tenuti a segnalare immediatamente l’anomalia al Consorzio, il quale provvede all’eventuale riparazione e al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto. Le spese per gli interventi di riparazione e ripristino sono a totale carico del proprietario dell’appezzamento su cui insistono le apparecchiature in questione.

Art. 10  -  Prese d’acqua addizionali nelle zone agricole già servite da aste d'irrigazione

Al fine di regolamentare le necessarie variazioni delle modalità di utilizzo dell’acqua nelle zone già servite da aste irrigue, l’installazione di un nuovo impianto distributivo deve risultare da comprovate necessità, di carattere permanente o temporaneo, verificatesi a seguito di variazione di coltura del fondo, la quale richieda una diversa irrigazione. Il consorziato che avverta la necessità di cui al comma precedente, deve presentare regolare domanda all’Amministrazione del Consorzio richiedendo l’autorizzazione alle variazioni delle modalità di irrigazione, specificando le motivazioni, la nuova modalità richiesta e l’ubicazione della presa d’acqua. I lavori, così come autorizzati dal Consorzio, sono affidati dalla Amministrazione del Consorzio stesso, a ditta di fiducia e di comprovata capacità tecnica, allo scopo di salvaguardare l’integrità del servizio e il corretto funzionamento dell’impianto. Resta vietato, pertanto, qualsiasi intervento diretto od indiretto da parte del consorziato. Ogni manomissione dell’impianto è passibile di denuncia alle Autorità competenti.

Art. 11  -  Irrigazione a mezzo dissipatori

Per le aree servite dai dissipatori vale, ove applicabile, quanto regolamentato per il servizio a scorrimento. In particolare, dopo l’irrigazione delproprio fondo, è obbligo dell’utente chiudere il dissipatore che ha alimentato l’acqua irrigua utilizzata.

Art. 12  -  Rubinetti per orti, giardini e piccole aree

Le prese d’acqua con rubinetto allacciate ai pozzetti della rete di distribuzione automatizzata, sono state apposte per poter fornire l’irrigazione anche a quelle zone del comprensorio consortile che, a seguito di urbanizzazione, non hanno più caratteristiche agricole, mantenendo tuttavia un fabbisogno idrico, determinato dalla necessità di irrigare orti, giardini, aree decorative o piccoli frutteti. I pozzetti da cui è possibile allacciarsi sono di proprietà consortile e pertanto l’allacciamento deve essere richiesto dall’utente a mezzo di apposita domanda indirizzata alla Amministrazione del Consorzio, per ottenerne l’autorizzazione. Il nuovo allacciamento è effettuato da personale incaricato dal Consorzio, previo pagamento, a cura del richiedente, degli oneri stabiliti dal Consiglio Direttivo. E’ pertanto fatto divieto di manomettere per qualsiasi motivo le apparecchiature od i comandi esistenti all’interno di ciascun pozzetto; per particolari necessità deve essere richiesto l’intervento del personale autorizzato dal Consiglio Direttivo. Ogni saracinesca deve riportare l’indicazione dell’utente che ha richiesto l’allacciamento. L’utilizzo delle prese d’acqua collegate al pozzetto deve essere rivolto esclusivamente all’irrigazione delle sole aree specificate sulla domanda di allacciamento (individuate con i numeri catastali del foglio e del mappale), purché adibite ad orti, giardini, aree decorative, e piccoli frutteti. Ogni rubinetto può servire una superficie massima di mq. 700. Per gli impianti di irrigazione “a goccia”, la superficie massima servita può essere estesa fino a mq. 2000. L’allacciamento di cui al comma precedente non è consentito per aree agricole di altra natura (quali campi, prati o pascoli), che si intendessero irrigare anche attraverso girandole o aste con irrigatori. Ogni utente è tenuto ad un uso razionale ed esclusivamente agricolo dell’acqua. Per ogni trasgressione alle norme del presente articolo verrà applicata, sin dalla prima infrazione, un’ammenda nella misurastabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 13  -  Consegna dell’acqua

La consegna dell’acqua irrigua all’utente da parte del Consorzio avviene al punto di distribuzione. Tale punto viene individuato, per quanto concerne l’irrigazione a pioggia, in corrispondenza dell’asta di erogazione. Relativamente all’irrigazione tramite rubinetto, detto punto viene individuato in corrispondenza del rubinetto posto sul barilotto di distribuzione oppure sulla derivazione dell’asta principale. Per quanto riguarda la distribuzione a mezzo dissipatore, tale punto è da individuarsi all’altezza della valvola di apertura del dissipatore stesso. A partire dai punti di distribuzione, come sopra indicati, la titolarità dell’impianto è in capo agli utenti, i quali sono responsabili della sua gestione e della suamanutenzione.

Capo IV - Norme generali

Art. 14  -  Mantenimento delle servitù precostituite

Tutti gli impianti preesistenti di irrigazione a scorrimento “a cielo aperto” (canali e “branches”), ancorché non in uso a seguito dell’installazione e dell’entrata in funzione di nuovi impianti a pressione, devono essere mantenuti integri e rispondenti al tracciato risultante dalle mappe consortili esistenti. Ne è vietata, quindi, ogni manomissione, modifica o demolizione. Eventuali interventi che possano rendersi necessari, devono essere oggetto di particolare ed apposita convenzione da stipularsi, caso per caso, con l’Amministrazione del Consorzio, nel rispetto del vigente Statuto e del presente Regolamento consortile. Resta inteso che, qualora la richiesta del singolo consorziato venisse regolarmente accettata ed autorizzata dall’Amministrazione del Consorzio, ogni tipo di spesa, nessuna esclusa, riguardante l’intervento richiesto sarà a totale carico del consorziato o suoi aventi causa, così come le responsabilità future eventualmente derivanti dalle modifiche apportate. Quanto sopra trova applicazione anche per la rete distributiva principale in pressione.

Art. 15  -  Passaggi lungo le strade

Quando trattasi di fondo chiuso ed il canale, “la branche” o la tubazione in pressione scorrono in aderenza ad una strada, sia essa privata, vicinale,
consortile, comunale o regionale, il passaggio di servizio può esercitarsi attraverso la stessa strada; in questo caso il proprietario del fondo dovrà sempre garantire il libero deflusso delle acque e la possibilità di accesso agli aventi diritto per la manovra di eventuali paratoie, ispezioni e controlli alle condotte ed ai pozzetti, nonché per la manutenzione annuale.

Art. 16  -  Variazioni e volture

 Gli utenti hanno l’obbligo di denunciare all’Amministrazione del Consorzio ogni variazione di utenza che possa intervenire per effetto di successione, donazione, divisione, compravendita, permuta e qualsivoglia altro atto o titolo di trasferimento del fondo, sottoscrivendo apposita domanda di voltura entro dodici mesi dall’avvenuta variazione e ciò sotto pena di una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo del Consorzio. La domanda di voltura deve essere corredata dalla presentazione di regolare documentazione comprovante il passaggio di proprietà e sono dovuti i diritti di trascrizione fissati dal Consiglio direttivo del Consorzio.

Art. 17  -  Ripartizione dell’acqua:“egance”

L’utilizzo delle acque ad uso agricolo, siano esse a scorrimento o a pressione, è soggetto alla ripartizione turnaria, così come stabilito dalle “égances” consortili. Fa eccezione la sola distribuzione a mezzo di rubinetto per orti, giardini e piccole aree i quali non sono sottoposti a turnazioni.
Nessun utente potrà rinunciare alla quantità d’acqua assegnata dalla “égance” riservata ad ogni sua proprietà. E’ facoltà del Consorzio contingentare l’utilizzo dell’acqua in caso di carenza idrica o per motivazioni tecniche.

Art. 18  -  Penalità

Ogni utente è civilmente responsabile dell’acqua assegnata al suo fondo, in caso di danni provocati a beni mobili o immobili di terzi o dello stesso Consorzio e deve provvedere al relativo risarcimento. Constatati l’avaria o il cattivo funzionamento degli impianti consortili, l’utente deve immediatamente darne avviso alla Amministrazione del Consorzio. Per ogni infrazione commessa o per il mancato rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, l’Amministrazione applica nei confronti dell’utente:
    a) alla prima infrazione: l’ammonimento scritto;
    b) per le infrazioni successive: una sanzione pecuniaria che viene fissata dal Consiglio Direttivo del Consorzio in proporzione alla natura e alla gravità dell’infrazione. In caso di recidiva la multa viene raddoppiata.

Art. 19  -  Controversie

 I dissensi tra gli utenti e tra utente e Consorzio sono risolti mediante arbitrato, ai sensi della normativa statutaria. Il presente regolamento disciplinare, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 01 aprile 2011 e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarre dal 04 ottobre 2011 al 19 ottobre 2011, sostituisce il precedente regolamento consortile in vigore dal 12 dicembre 1976 e le successive modifiche ed integrazioni.