Lo statuto

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  • Statuto

    (file .pdf - 253KB) Statuto Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Bréan

Capo I - Denominazione - Sede - Comprensorio - Scopi

Art. 1 - Natura giuridica e sede

Il consorzio di miglioramento fondiario “RU BREAN”, costituito con decreto del Presidente della Regione del 14/03/1985 n° 470, svolge le funzioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n° 215 e successive modificazioni ed integrazioni ed è retto dal presente Statuto. Il Consorzio ha sede in SARRE.

Art. 2 - Perimetro e superficie

Fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile allegato al presente statuto sub “a”. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 148,55 ricadenti nel Comune di SARRE. Il perimetro consortile è quello risultante dalle planimetrie catastali allegate al presente statuto sub “B” ed ha i seguenti confini: - a Nord dal C.M.F.“ VILLE SUR SARRE”, a Est dal Consorzio “CANALE DELLA COLLINA”, - a Sud dal C.M.F. "RU DE DOIRE" e a Ovest dal C.M.F. "BREAN-TORRETTE". 

Art. 3 - Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire il miglioramento dei terreni nel suo comprensorio ai fini di una razionale utilizzazione agricola. A tal fine il Consorzio provvede:
    a) alla migliore utilizzazione, distribuzione e razionalizzazione delle risorse idriche all’interno del proprio comprensorio;
   b) all’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, a condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo, fermo restando che i relativi proventi vengano riutilizzati per servizi ed attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati;
   c) all’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di miglioramento fondiario di interesse comune e in particolare a solo titolo esemplificativo:
     - la costruzione, sistemazione e riattamento di strade interpoderali e vicinali, di monorotaie, teleferiche e fili a sbalzo che sostituiscono la viabilità rurale;
      - la costruzione, sistemazione e riattamento di acquedotti rurali, canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
      - l’esecuzione e ammodernamento di elettrodotti rurali;
      - le costruzioni e i riattamenti di fabbricati rurali;
   d) alla ricomposizione fondiaria in quanto necessaria per la attuazione degli scopi istituzionali favorendo l’esecuzione, l’ampliamento, il potenziamento e la trasformazione degli impianti e delle opere di miglioramento fondiario;
    e) al miglioramento dei terreni agrari e delle colture finalizzato alla meccanizzazione e ad un utilizzo più razionale delle superfici agricole ed alla
messa a coltura;
    f) alla partecipazione a società di capitali, società consortili o consorzi ai fini di meglio perseguire gli scopi di cui alle lettere precedenti purché gli utili derivanti siano riutilizzati per servizi e attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati.

Capo II - Organi del Consorzio

Art. 4 - Organi

Sono organi del Consorzio:
  a) l’Assemblea;
  b) il Consiglio direttivo;
  c) il Presidente e il Vice presidente;
  d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 5 - Assemblea

Fanno parte dell’Assemblea generale i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, compresi nel perimetro consortile ed aventi diritto
al voto, nonché gli usufruttuari aventi diritto al voto nella sola ipotesi di cui all’articolo 16 ultimo comma del presente statuto.

Art. 6 - Convocazione dell’assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio direttivo mediante manifesto da pubblicarsi all’Albo consorziale, all’Albo pretorio del Comune di SARRE almeno venti giorni prima, nonché, ove possibile, da affiggersi anche nelle bacheche comunali. Ove i consorziati lo richiedano tramite lettera al Presidente, il consorzio provvede a comunicare per iscritto la convocazione dell’Assemblea a mezzo di lettera. I relativi oneri sono a carico del richiedente. Le formalità di cui ai precedenti commi devono essere effettuate almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Scaduti i termini di pubblicazione, una copia del manifesto e del verbale di affissione, contenenti la data ed i luoghi
di esposizione, sottoscritti da un Revisore o dal Presidente sono conservati presso la sede del Consorzio. Nel manifesto debbono indicarsi: il luogo
ove si svolge l’Assemblea, il giorno e l’ora della riunione, i quorum costitutivi e deliberativi, con riferimento sia alla prima sia alla seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno, l’ora di apertura e di chiusura delle votazioni. Nel manifesto deve essere riportato il contenuto dei successivi articoli 16 e 17 del presente statuto. L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno; essa può essere convocata anche a seguito di richiesta scritta inoltrata al Presidente da un decimo dei consorziati che rappresentino almeno il venticinque per cento della superficie
o un terzo dei componenti il Consiglio direttivo. Qualora il Presidente non vi provveda, spetta al Collegio dei revisori dei conti convocare l’Assemblea.

Art. 7 - Validità e sede dell’assemblea

L’Assemblea è convocata ai sensi dell’art. 6 nel Comune di SARRE ove ha sede il Consorzio. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati e questi rappresentino più della metà della superficie consorziale.
In seconda convocazione, che ha luogo trascorsa almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se, in prima convocazione sono prese col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se in seconda convocazione è presa con la maggioranza degli intervenuti.

Art. 8 - attribuzioni dell’assemblea

Spetta all’Assemblea:
  a) eleggere il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti;
  b) deliberare sulle modifiche dello statuto consortile, salva la facoltà per il Consiglio direttivo di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e di regolamento;
  c) deliberare sulle modifiche del comprensorio territoriale del consorzio;
  d) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  e) deliberare su tutte le questioni di carattere straordinario quali:
      1) la realizzazione di nuove opere, salve e competenze del Consiglio direttivo
per gli atti esecutivi;
      2) l’accensione di prestiti o mutui passivi;
      3) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
      4) l’autorizzazione al Presidente a stare in giudizio nei confronti di terzi non consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
     5) la regolamentazione delle modalità e delle condizioni di gestione del territorio in relazione alle leggi regionali esistenti in materia di protezione della natura e di salvaguardia degli equilibri ecologici;
      6) deliberare su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi.

Art. 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da n° sette membri e viene eletto dall’Assemblea con i quorum costitutivi di cui all’art. 7. Non sono eleggibili a membri del Consiglio direttivo:
  a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
  d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  e) i funzionari dello Stato o della Regione cui competano funzioni di vigilanza sulla amministrazione del Consorzio;
  f) i dipendenti del Consorzio;
  g) coloro che avendo o avendo avuto il maneggio del denaro consorziale non hanno reso conto della loro gestione;
  h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
  i) coloro che hanno in appalto lavori e/o forniture consorziali;
  j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
  k) coloro che hanno rapporti di lavoro o incarichi professionali con il consorzio;
  l) coloro che hanno in corso un contenzioso finanziario nei confronti del Consorzio.
Non possono far parte del Consiglio direttivo contemporaneamente:
  aa) gli ascendenti e i discendenti;
  bb) gli affini in linea retta;
  cc) i fratelli;
  dd) i coniugi;
  ee) il suocero ed il genero;
  ff) gli iscritti in catasto pro indiviso.
La nullità o la decadenza agiscono nei riguardi di colui che ha conseguito il minor numero di voti e , in caso di parità, decade il più giovane.

Art. 10 - Funzioni del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio:
  a) eleggere, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;
  b) deliberare la convocazione dell’Assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno;
  c) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  d) proporre all’Assemblea le modifiche allo statuto;
  e) deliberare sui programmi di attività del consorzio;
  f) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;
  g) deliberare sui piani di ripartizione delle spese concernenti l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
  h) deliberare sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di ripartizione delle spese e del bilancio preventivo;
  i) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il consorzio;
  j) deliberare di stare o resistere in giudizio nei confronti dei consorziati per la tutela dei diritti e delle ragioni del consorzio;
  k) deliberare sui servizi di esattoria e di cassa;
  l) provvedere all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, all’assunzione, al licenziamento e comunque alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale consortile, nonché ai provvedimenti disciplinari che lo riguardano, in base ai regolamenti e alle norme per il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale;
  m) approvare i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
  n) deliberare le compravendite di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca, di
servitù e le cessioni di credito, sottoponendole
comunque alla ratifica della prima Assemblea utile prima di poter sottoscrivere il contratto definitivo;
  o) deliberare le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
  p) stabilire le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e le locazioni di terreni, ripe ed altre pertinenze e di canali;
  q) provvedere all’aggiornamento del
catasto consortile;
  r) provvedere alla regolare conservazione
e manutenzione di tutte le opere
consortili;
  s) stabilire le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
  t) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati per iscritto dai consorziati;
  u) autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto ed alle deliberazioni dell’Assemblea;
  v) nominare il Presidente e il Segretario del seggio elettorale;
  w) porre in essere qualsiasi altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché di disposizione e di alienazione, non attribuito espressamente alla competenza di altri organi. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, sempre definendo preliminarmente l’ampiezza della delega.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, non meno di due volte all’anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri mediante lettera con l’indicazione degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente. Le modalità di convocazione saranno definite all’inizio di ogni mandato dal direttivo stesso. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri all’inizio dell’adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti deve essere differita al giorno successivo.

Art. 12 - Adunanze del Consiglio

 Le adunanze sono indette in unica convocazione. Le delibere vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Il Consiglio direttivo, in assenza del Presidente e del Vicepresidente elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente, che ha legale rappresentanza del Consorzio:
  a) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne apre e chiude le relative sedute e dirige le discussioni;
  b) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, un incaricato o i consiglieri;
  c) firma i ruoli di contribuenza;
  d) sovraintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello statuto;
  e) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
  f) promuove le azioni possessorie,provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli
alla ratifica del Consiglio direttivo o dell’Assemblea nella prima riunione utile, per quanto previsto dall’articolo 8 punto 4;
  g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
  h) presiede alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di forniture;
  i) rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi;
  j) può convocare il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da n° tre membri eletti dall’Assemblea scegliendoli anche tra persone estranee al Consorzio; esso nomina il Presidente dei revisori. Sono cause d’ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nell’art. 9 del presente statuto, quarto comma, ad esclusione della lettera e). Non possono inoltre essere eletti revisori, il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio direttivo nonché i loro parenti ed affini entro il secondo grado. Non possono parimenti essere eletti revisori coloro i quali hanno un rapporto di prestazione d’opera retribuita con il consorzio. Il Collegio dei Revisori dei conti:
  a) vigila sulla gestione del Consorzio;
  b) presenta all’Assemblea una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
  c) esamina e vista annualmente il conto di cassa;
  d) assiste alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto qualora siano trattate questioni di tipo contabile. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, deve chiedere per iscritto al Consiglio direttivo l’immediata convocazione dell’Assemblea. Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione dei presenti. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Capo III - Diritto al voto – delega - attribuzioni del numero di voti – elezioni

Art. 16 - Diritto al voto attivo e passivo

Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catasto o i rispettivi mandatari, che abbiano compiuto gli anni diciotto. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali. Per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione controllata o giudiziaria il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale.In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale deve essere conferita delega dai titolari. In assenza di delega l’esercizio del voto potrà essere esercitato dall’intestatario presente, nel caso di più presenti si procederà al sorteggio tra gli stessi. Per i terreni nei quali l’usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall’usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti al consorzio.

Art. 17 -  Delega

Ciascun consorziato può esercitare il proprio diritto di voto a mezzo di altra persona anche estranea al consorzio purché maggiore di età e munita di delega. La delega deve essere conferita con atto scritto. Ciascun soggetto non può cumulare più di tre deleghe valevoli ciascuna per l’espressione di un voto intero. I genitori possono essere rappresentati da uno dei figli maggiorenni e viceversa, i coniugi possono rappresentarsi reciprocamente, senza necessità di presentare delega scritta. Le deleghe debbono essere presentate al Consorzio prima dell’inizio della seduta. I rappresentanti di cui all’articolo che precede ed al quarto comma del presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono ricoprire tutte le cariche di cui al presente statuto a nome dei rappresentati.
art. 18 - Attribuzione del numero di voti)
Il numero dei voti cui ciascun consorziato ha diritto nell’Assemblea è determinato in un voto per ciascun consorziato qualunque sia il suo   possesso fondiario.

Art. 19 -  Elenco degli aventi diritto al voto

L’elenco degli aventi diritto al voto è costituito dall’elenco dei proprietari degli immobili compresi nel perimetro consorziale, aventi i requisiti di cui all’art. l6. Esso è formato a cura del Consiglio direttivo e contiene nome, cognome e data di nascita dei consorziati, nonché l’indicazione delle superfici rappresentate. L’elenco deve essere redatto sulla base dei dati catastali consortili. L’elenco è a disposizione dei consortisti presso la segreteria del consorzio e ne è data comunicazione scritta nella bacheca del consorzio. Contro l’elenco possono essere presentati reclami scritti che devono pervenire al Consiglio direttivo quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea generale. In base all’esame dei reclami il Consiglio direttivo introduce le necessarie variazioni all’elenco. Le determinazioni motivate sui reclami verranno comunicate con lettera agli interessati dal Consiglio direttivo entro cinque giorni dalla loro adozione.

Art. 20 - Liste dei candidati

I consorziati aventi diritto di voto, possono presentare, almeno due giorni prima dell’Assemblea, liste di candidati scelti fra gli aventi diritto di voto o loro rappresentanti ai sensi degli articoli 16 e 17, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Le liste devono essere presentate da un numero di aventi diritto di voto che rappresenti almeno il cinque per cento degli elettori e la lista abbia un numero di candidati non inferiore a dodici persone per il Consiglio direttivo e cinque candidati per i Revisori dei conti.

Art. 21 - Costituzione dei seggi

Per l’espletamento delle operazioni elettorali viene costituito apposito seggio composto dal Presidente del seggio, Segretario e due scrutatori. Il Presidente e il Segretario di seggio sono nominati dal Consiglio direttivo, mentre gli scrutatori sono nominati dall’Assemblea.

Art. 22 - Validità delle elezioni

Le elezioni sono valide nei modi e nelle forme previste all’art. 7 del presente statuto.

Art. 23 - Svolgimento delle elezioni

Le elezioni si svolgono esclusivamente mediante votazione a scrutinio segreto. Nei locali adibiti alle operazioni elettorali sono ammessi soltanto gli aventi diritto al voto o loro delegati. Chi si presenta a votare per delega deve consegnare al Presidente del seggio l’atto di delega di cui viene fatto cenno dallo scrutatore sull’elenco di cui al precedente articolo 19, a fianco del nome del rappresentato. Il Presidente del seggio consegna ad ogni votante, dopo averne constatato l’identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto. Le schede consegnate devono riportare il timbro del Consorzio e la vidimazione del Segretario di seggio. L’elettore deve indicare sulla scheda un numero di nominativi non superiore ai componenti dell’organo da eleggere scegliendo o, solo i candidati da una unica lista, o, solo  tra gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto. Le schede votate vengono depositate dal Presidente del seggio nell’apposita urna e uno degli scrutatori fa annotazione, sopra l’elenco degli aventi diritto al voto, del numero di schede da ciascuno votate. La votazione si chiude all’ora stabilita nel manifesto di convocazione dell’Assemblea. Possono votare gli elettori che a quell’ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni.

Art. 24 -  Scrutinio

Chiusa la votazione, il Presidente del seggio apre le urne, controlla che il numero delle schede contenute nell’urna corrisponda a quella delle schede restituite dai votanti. Il Presidente di seggio apre le schede, ne dà lettura ad alta voce, mentre due scrutatori registrano in apposite liste l’esito della votazione con il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati. Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio al Consiglio direttivo unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e ad altri atti. I componenti del seggio devono sottoscrivere i verbali. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato, in toto o in parte, pone in calce  le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole. L’esito della votazione è pubblicato entro ventiquattro ore all’albo consorziale.

Art. 25 - Contestazioni

Il Presidente di seggio e gli scrutatori decidono a maggioranza di voti sopra ogni contestazione o sulle questioni che dovessero insorgere nel corso delle operazioni di voto. Tali decisioni vengono riportate nel verbale. Il Segretario di seggio ha voto consultivo. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo al Consiglio direttivo neo eletto entro cinque giorni dalla sua nomina.

Art. 26 - Proclamazione dei risultati

Il Consiglio direttivo neo eletto, in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano di età, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti e decide sugli eventuali reclami. Rimangono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche consigliere, resta eletto chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di elezione, si applicano le norme che regolamentano il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Art. 28 - Accettazione degli eletti

L’elezione si perfeziona con l’accettazione sottoscritta nel corso della riunione di proclamazione, per gli assenti l’elezione si perfeziona con la risposta affermativa, entro otto giorni,  a seguito della lettera inviata dal consigliere anziano entro i tre giorni successivi alla riunione di proclamazione. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano i criteri sopraindicati. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, l’Assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

Art. 29 - Rinuncia degli eletti

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, il Consiglio direttivo procede alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del comma secondo del precedente articolo.

Art. 30 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione, presieduta dal consigliere anziano, da convocarsi da parte del Presidente del consorzio uscente non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni del Consiglio direttivo. Nella stessa seduta il Consiglio direttivo elegge anche il Vicepresidente del consorzio. L’elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene per voto segreto. Per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e la maggioranza assoluta dei voti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza relativa dei voti e, in caso di parità, viene eletto il più anziano di età . In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio direttivo procede a nuova elezione.

Art. 31 - Durata delle cariche

Il Presidente, i consiglieri e i revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I titolari degli organi del Consorzio entrano in carica all’atto dell’accettazione. Qualora le nuove cariche non siano state elette, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all’elezione del nuovo organo che deve comunque avvenire entro due mesi dalla scadenza stessa.

Art. 32 - Dimissioni

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Presidente del Consorzio.Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l’accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Art. 33 - Decadenza delle cariche

La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, vengono a verificarsi le condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 9. Decadono coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo previsto dal successivo art. 37. La decadenza dei Consiglieri e dei Revisori è pronunziata dal Consiglio, previa contestazione scritta dei motivi all’interessato.

Art. 34 - Vacanza delle cariche

Quando il Presidente o il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo o sono dimissionari, deve essere convocato entro un mese il Consiglio direttivo per provvedere alla loro sostituzione. Nel caso in cui la carica di Presidente sia vacante, vi provvede il Vicepresidente, oppure in mancanza di entrambi, il consigliere anziano di età. Se entro un mese il Consiglio direttivo non nomina un nuovo Presidente, il consigliere anziano di età provvede a convocare  nuovamente l’Assemblea per nuove elezioni adempiendo nel frattempo a tutte le funzioni previste dallo Statuto per il Presidente. Per il Consiglio direttivo, in caso di decadenza delle cariche, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei Consiglieri decaduti o uscenti mediante chiamata di coloro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto successivamente il maggior numero di voti,  quando le sostituzioni sono contenute nella metà del numero dei Consiglieri. Nel caso che il numero dei componenti il Consiglio direttivo risulti ridotto a meno della metà, l’Assemblea deve essere convocata da parte del Presidente uscente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6 primo comma, entro tre mesi dalla vacanza per l’integrazione del Consiglio stesso. In tal caso l’ordine del giorno dell’Assemblea prevede il solo rinnovo delle cariche. La sostituzione dei Revisori dei conti segue le modalità previste dal presente articolo per il Consiglio direttivo. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 35 - Gratuità delle cariche – rimborso delle spese

Le funzioni dei titolari degli organi consorziali sono gratuite. Possono essere rimborsate le spese vive sostenute per espletare gli incarichi loro affidati nell’interesse del consorzio.

Art. 36 - Servizio di segreteria

Il Consorzio può avvalersi per il servizio di segreteria, di collaboratori scelti dal Consiglio direttivo con esclusione di chi svolge incarichi di consulenza e di progettazione.

Art. 37 - Interesse in conflitto

Il componente l’organo che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 38 - Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto su richiesta di un membro del direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 39 - Verbali delle sedute degli organi consortili

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, le generalità degli intervenuti, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e, se necessario , un breve riassunto della discussione e  le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, abbiano fatto richiesta di verbalizzazione, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione. Per le sedute del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti devono indicarsi i nominativi degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati. Per le sedute dell’Assemblea deve essere indicata la superficie rappresentata dai partecipanti nel caso di modifica dei confini comprensoriali o di modifica statutaria e se trattasi di prima o di seconda convocazione e le ragioni del rinvio dell’adunanza in seconda convocazione. Dal verbale deve risultare pure la constatazione della regolarità delle adunanze. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori quando questi abbiano accertato l’esito delle votazioni. Qualora qualche componente dissentisse da quanto verbalizzato pone a calce del verbale le osservazioni ritenute opportune, sottoscrivendole.

Art. 40 - Pubblicazione delle deliberazioni

L’estratto delle deliberazioni dell’Assemblea viene pubblicato all’albo consortile entro quindici giorni dalla data delle deliberazioni. I verbali delle operazioni elettorali sono pubblicati all’albo pretorio del Comune o all’albo consortile, per una durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 41 - Ricorsi

Contro le deliberazioni, gli interessati possono proporre opposizione scritta dinanzi all’organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione e/o  pubblicazione. L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dall’organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente. L’opposizione non sospende l’esecutorietà della deliberazione      

Art. 42 - Copia delle deliberazioni e degli atti consortili

I consortisti possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali nonché degli atti e dei documenti riguardanti l’attività del consorzio e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime.

CAPO IV - Esercizio Finanziario - Contribuenza -Riscossioni e pagamenti – Conservazione delle opere

Art. 43 - Catasto

Il consorzio ha un proprio catasto contenente i dati relativi dell’utente o dell’eventuale referente, gli estremi catastali delle singole particelle, le relative superfici e le proprietà consorziali. Nonostante qualsiasi patto in contrario tra le parti diventano consortisti e come tali soggetti agli obblighi comuni, tutti coloro che per successione, per acquisto o per qualsiasi altro titolo diventano proprietari dei fondi situati all’interno del comprensorio. In occasione del trasferimento degli immobili censiti nel catasto consortile, il proprietario cedente e/o il nuovo proprietario devono fare annotare sui documenti traslativi l’appartenenza al consorzio. I consortisti hanno l’obbligo di notificare al consorzio ogni variazioni del  loro grado di compartecipazione per effetto di successione, di divisione, compravendita, ecc.All’uopo dovranno presentare apposita domanda di voltura entro dodici mesi dall’avvenuta variazione. Ogni domanda di voltura dovrà essere appoggiata dalla presentazione di regolare documentazione e saranno  dovuti i relativi diritti di voltura fissati dal Consiglio direttivo.In caso di inadempienza il consorzio può provvedere d’ufficio incaricando un professionista e addebitando le spese all’interessato con la procedura di recupero spese prevista nell’articolo 48.

Art. 44 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario del Consorzio coincidendo con l’anno solare, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, viene presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno. Nella stessa riunione viene anche presentato per l’approvazione il bilancio di previsione, indicato per capitoli generali di spesa, dell’anno successivo.

Art. 45 - Criteri per il riparto dei contributi

Le spese per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere sono ripartite in via di principio in ragione del beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati. L’applicazione del contributo avviene sulla base del criterio delle superfici e/o dei vantaggi conseguiti o conseguibili. Sono comunque esentati da ogni contribuzione le superfici e le aree cedute al consorzio o ad altri enti, per l’uso comune dei consortisti quali: strade, acquedotti ecc. L’appartenenza al consorzio comporta comunque la partecipazione alle spese della gestione, dei servizi forniti e all’effettuazione di “corvée”; a tale riguardo, il Consiglio  direttivo elabora apposito regolamento. La deliberazione del Consiglio in merito alla ripartizione delle spese, deve essere pubblicata all’albo pretorio del Comune di SARRE o all’albo consorziale  per una durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 46 - Modi di riscossione e di pagamento

Il Consiglio direttivo stabilisce le modalità di esazione dei contributi consortili e di ogni onere finanziario spettante a qualunque titolo al consorzio, nonché le modalità per i pagamenti.

Art. 47 - Conservazione delle opere consortili

Il Consiglio direttivo delibera un regolamento interno che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali.

Art. 48 - Inadempimenti e danni – esecuzione d’ufficio

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o favoriscano la dispersione e la deviazione,  manomettano gli impianti, si allaccino con manufatti non corrispondenti alla logica dell’equa distribuzione dell’acqua squilibrando le portate dell’impianto, l’amministrazione consorziale può agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni e, se ritenuto opportuno, di provvedere d’ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, con rivalsa mediante rimborso totale delle spese, anche addebitando il recupero attraverso l’esazione dei ruoli. Nei confronti degli inadempienti e dei morosi, si provvederà alla sospensione di tutti i servizi fino alla conclusione del contenzioso. I consorziati possono evitare tali provvedimenti, ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza e collaudo del Consorzio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49  - Controversie

Per dirimere le controversie sorte tra due o più consorziati e quelle sorte tra Consorzio e uno o più  consorziati, potrà essere esperito un tentativo di conciliazione davanti ad una Commissione formata da un componente nominato separatamente da ciascuna delle parti. La procedura si attiva ad iniziativa della parte più diligente che comunicherà, a mezzo lettera raccomandata A.R., la nomina del proprio conciliatore alle altre parti. Queste ultime, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina, potranno a loro volta nominare il proprio conciliatore. La Commissione così composta dovrà esperire il tentativo di conciliazione entro il termine di trenta giorni decorrente dalla nomina dell’ultimo conciliatore. Dell’esame di ogni controversia dovrà essere redatto verbale sottoscritto dalle parti interessate e dai membri della Commissione, sia nel caso di composizione della vertenza, sia nel caso di mancato accordo.

Art. 50 - Approvazione dello statuto

Il presente Statuto viene approvato nell’Assemblea generale del giorno quattordici febbraio duemilaquattro ed è immediatamente esecutivo in sostituzione del precedente.

Art. 51 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti per la specifica materia dei Consorzi di miglioramento fondiario nonché le norme del Codice Civile che disciplinano l’istituto consortile e che si intendono qui integralmente riprodotte.